Il Comune di Rimini ha emesso avvisi di accertamento per ICI e ISCOP contro un Consorzio, concessionario di un'area demaniale adibita a mercato coperto. Il Consorzio ha contestato la propria legittimazione, sostenendo che i singoli commercianti assegnatari dei posteggi dovessero pagare l'imposta. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Consorzio, confermando che il concessionario dell'intera area demaniale è il vero soggetto passivo ICI. Questo vale anche se il rapporto ha natura obbligatoria e non reale, e se i singoli spazi sono poi gestiti da altri operatori tramite autorizzazioni interne. Di conseguenza, il Consorzio deve pagare le imposte richieste e le spese di giudizio.
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