La Corte di Cassazione ha stabilito che il semplice consenso verbale del vicino alla costruzione di un muro non costituisce un negozio di accertamento sui confini. Tale accordo, se implica l'occupazione di suolo altrui, configurerebbe un diritto di servitù, che richiede la forma scritta. La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso basato sulla figura del negozio di accertamento, poiché sollevato per la prima volta in sede di legittimità, confermando la condanna alla riduzione in pristino e al risarcimento del danno.
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