Una federazione di tutela del mercato ha chiesto a un ente di gestione dei diritti d'autore l'esibizione di documenti sui pagamenti dell'equo compenso per copia privata. Al rifiuto dell'ente, la federazione si è rivolta al giudice amministrativo. L'ente ha proposto regolamento di giurisdizione, sostenendo che la controversia spettasse al giudice ordinario. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che le controversie sull'attività dell'ente, comprese quelle sul diritto di accesso ai suoi documenti, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. L'attività dell'ente è infatti regolata dal diritto privato e si svolge in un mercato ormai liberalizzato, privo di funzioni pubbliche autoritative.
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