Il Tribunale ha ordinato la revoca videocolloqui 41-bis per un detenuto al regime di carcere duro. Il provvedimento ha bloccato le chiamate a distanza con la moglie e il figlio, entrambi indagati per gli stessi reati di associazione criminale. Il Detenuto ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la lesione del proprio diritto all'affettività e la mancanza di prove circa l'uso scorretto della tecnologia. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che le esigenze di sicurezza pubblica prevalgono sul diritto del detenuto ai colloqui familiari. In passato, infatti, l'imputato aveva già violato le prescrizioni durante i colloqui per commettere nuovi reati. Di conseguenza, la revoca videocolloqui 41-bis risulta pienamente giustificata. Il Detenuto perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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