La Corte di Cassazione ha stabilito che la direzione di un istituto penitenziario può legittimamente vietare l'acquisto di farina e lievito ai detenuti, anche in regime di 41-bis, per ragioni di sicurezza. Tale divieto non viola i diritti dei detenuti, né costituisce una discriminazione, se applicato a tutti i ristretti del medesimo carcere, a prescindere dalle diverse regole vigenti in altri istituti. La decisione rientra nella discrezionalità organizzativa dell'amministrazione penitenziaria per garantire ordine e sicurezza.
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