I familiari di un lavoratore deceduto in mare hanno impugnato il decreto di archiviazione del GIP, lamentando la mancata notifica della richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la dichiarazione della persona offesa di voler essere informata deve precedere la formulazione della richiesta di archiviazione da parte del PM. Se la richiesta della vittima è tardiva, non sorge l'obbligo di notifica. Tuttavia, la persona offesa conserva il diritto di presentare opposizione fino a quando il giudice non decide. Nel caso specifico, i ricorrenti avevano avuto oltre tre mesi di tempo per verificare lo stato del procedimento e opporsi, ma non lo hanno fatto. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità diretta della Direttiva europea 2012/29/UE.
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