La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di una Società in liquidazione che contestava il diniego rimborso IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il credito IVA, originariamente richiesto per operazioni che l'Amministrazione finanziaria riteneva inesistenti, era stato negato. La Società aveva impugnato il provvedimento, ma la Commissione Tributaria Regionale aveva dato ragione all'Agenzia. La Cassazione ha confermato questa decisione, ribadendo che l'esito di un procedimento penale (archiviazione) non è vincolante per il processo tributario. Ha inoltre sottolineato che l'onere di provare la legittimità del credito IVA spetta al contribuente, anche in caso di contestazione. Il ricorso della Società è stato rigettato.
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