Un professionista ha agito contro un Comune per ottenere il pagamento di compensi professionali. Poiché i contratti con la Pubblica Amministrazione erano nulli per difetto di forma scritta, il professionista ha intentato un'azione per indebito arricchimento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando le decisioni dei giudici di merito. La Corte ha stabilito che, nell'azione di indebito arricchimento, non è sufficiente richiedere un compenso forfettario; il professionista ha l'onere di provare l'effettiva diminuzione patrimoniale subita e il conseguente arricchimento dell'ente, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
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