Una società assicurativa emetteva un assegno non trasferibile per un risarcimento, ma il titolo veniva alterato e incassato da un soggetto non legittimato presso un istituto di credito. La Corte di Cassazione ha stabilito che, in questi casi, la responsabilità è di natura contrattuale. Pertanto, l'onere della prova grava sulla banca negoziatrice, la quale deve dimostrare di aver agito con la diligenza richiesta, e non sul traente, che deve solo allegare l'inadempimento.
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