Un uomo, beneficiario di una polizza vita, ha citato in giudizio una banca per aver liquidato il premio a un'altra persona sulla base di una successiva modifica beneficiaria con firma falsa. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un importante principio sulla diligenza del banchiere. Secondo i giudici, la banca non è responsabile se la falsificazione della firma non è palesemente riconoscibile a occhio nudo da un impiegato mediamente accorto. La diligenza professionale non impone l'uso di strumenti tecnologici sofisticati per la verifica. La banca ha quindi agito correttamente e non deve risarcire il danno.
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