Una società impugna una cartella esattoriale sostenendo l'invalidità dell'avviso di accertamento originale per un difetto di firma. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio chiave sulla validità cartella di pagamento: l'atto non necessita di una firma autografa per essere legittimo. La sua validità deriva dalla sua inequivocabile riconducibilità all'ente della riscossione, garantita dal rispetto dei modelli ministeriali. I giudici hanno inoltre chiarito che i vizi dell'atto presupposto (l'accertamento) devono essere contestati separatamente e non possono essere fatti valere contro la successiva cartella. Vince quindi l'Agenzia delle Entrate.
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