Un tassista nautico impugna un avviso di accertamento fiscale sostenendo l'incompetenza territoriale dell'ufficio e la violazione del contraddittorio. La Cassazione respinge il ricorso, stabilendo un principio chiave: le garanzie procedurali previste per le verifiche in azienda, come il termine dilatorio di 60 giorni, non si applicano in caso di accertamento a tavolino. Quest'ultimo, basato su dati forniti dal contribuente stesso, segue regole diverse. La Corte ha ritenuto legittimo l'operato del Fisco, condannando il contribuente al pagamento delle spese. La distinzione tra le due tipologie di controllo si rivela quindi decisiva per l'esito della controversia.
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