La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso per cassazione personale presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento. La Corte ribadisce che, a seguito delle modifiche legislative, l'atto deve essere sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale, rendendo irrilevante la mera autenticazione della firma dell'imputato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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