L'Agenzia delle Entrate ha contestato la deducibilità del disavanzo da fusione (avviamento) per una società, sostenendo la mancata espressione dell'opzione fiscale nella dichiarazione telematica. La società aveva compilato i dati nella versione cartacea, ritenendola sufficiente. La Cassazione ha stabilito che l'opzione per il riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori deve essere esplicitata nella dichiarazione dei redditi telematica, che prevale su qualsiasi versione cartacea. Ha inoltre rilevato gravi carenze motivazionali della sentenza impugnata riguardo la deducibilità dei costi da operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata (black list). La Corte ha cassato la sentenza, rinviando il caso per una nuova valutazione.
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