Una società estera ha richiesto il rimborso credito IVA per l'anno 2011, ma l'Agenzia delle Entrate ha rifiutato la richiesta a causa di gravi incongruenze nei registri contabili e della mancanza di prove sull'effettivo pagamento delle fatture degli anni precedenti. La società ha sostenuto che si trattasse di un semplice errore materiale nella compilazione della dichiarazione, corretto successivamente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando il diniego. I giudici hanno stabilito che, sebbene il principio di neutralità dell'imposta favorisca la sostanza sulla forma, il contribuente deve comunque fornire prove certe e coerenti del proprio credito. Le pesanti discordanze tra i documenti presentati in tempi diversi hanno impedito di verificare la reale esistenza del credito, lasciando l'onere della prova insoddisfatto.
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