Una società di servizi finanziari applicava il regime di non imponibilità IVA sulla vendita di veicoli a clienti qualificati come 'esportatori abituali'. L'Amministrazione Finanziaria contestava l'operazione, sostenendo che per tali beni l'IVA non fosse integralmente detraibile dagli acquirenti, condizione necessaria per il beneficio. La Corte di Cassazione, ribaltando la decisione di merito, ha stabilito che l'onere probatorio spetta al cedente. Quest'ultimo non può limitarsi a ricevere la dichiarazione d'intento del cliente, ma deve provare attivamente che sussistono tutti i presupposti per il regime agevolato, inclusa la piena detraibilità dell'IVA in capo all'acquirente.
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