Un soggetto è stato condannato per agevolazione dell'immigrazione clandestina, con l'aggravante dell'uso di servizi di trasporto internazionali e documenti falsi. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, ma solo per le circostanze aggravanti. Questo è avvenuto a seguito della dichiarazione di incostituzionalità di parte dell'articolo 12, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 286/1998. La Corte ha quindi rinviato la causa a una diversa Corte d'Appello per un nuovo calcolo della pena, escludendo tali aggravanti. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per le altre doglianze, come la richiesta di rinnovazione istruttoria.
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