L'Amministrazione Finanziaria ha contestato a una società la detrazione dell'IVA applicata erroneamente su servizi di trasporto per merci destinate all'esportazione, qualificati come operazioni non imponibili. La Commissione Tributaria Regionale aveva inizialmente riconosciuto il diritto alla detrazione per il solo fatto che l'imposta fosse stata esposta in fattura e pagata. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che non è ammessa la detrazione IVA indebita per operazioni non imponibili. Il committente non può detrarre l'imposta erroneamente addebitata, ma deve richiederne la restituzione al fornitore, il quale a sua volta potrà chiedere il rimborso allo Stato. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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