Un condannato con un residuo pena superiore ai quattro anni ha richiesto l'accesso a una misura alternativa alla detenzione invocando l'età avanzata e gravi motivi di salute. Il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato inammissibile l'istanza per il superamento dei limiti edittali previsti per l'affidamento in prova. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, precisando che la legge non prevede deroghe al limite dei quattro anni per l'affidamento ordinario. Eventuali condizioni soggettive critiche devono essere fatte valere tramite la detenzione domiciliare in deroga o il differimento dell'esecuzione, strumenti giuridici diversi da quello richiesto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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