L'Agente ha richiesto all'Azienda il pagamento dell'indennità suppletiva di clientela e del fondo indennità risoluzione rapporto (FIRR) dopo la fine del contratto di agenzia. L'Azienda si è opposta, sostenendo che le regole degli accordi collettivi fossero nulle perché contrastanti con le norme europee, le quali richiedono la prova di aver portato concreti vantaggi commerciali per ottenere l'indennità. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda. I giudici hanno stabilito che le norme europee pongono solo un limite minimo di tutela inderogabile a favore dell'agente. Di conseguenza, i contratti collettivi possono legittimamente prevedere trattamenti economici aggiuntivi e più favorevoli, che prescindono dalla prova dei vantaggi commerciali. L'Azienda deve quindi pagare l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia secondo quanto stabilito dall'accordo collettivo.
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