L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società affittuaria la deduzione delle quote per l'ammortamento affitto d'azienda. Il contratto iniziale assegnava espressamente tale beneficio fiscale alla società concedente, derogando alle norme fiscali e civili ordinarie. Anni dopo, le parti hanno redatto un nuovo accordo per modificare retroattivamente la clausola originaria e consentire lo sgravio all'affittuaria. I giudici tributari hanno respinto le pretese della contribuente, giudicando la modifica tardiva e inefficace contro il Fisco. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha ribadito la piena validità della deroga contrattuale originaria a favore del concedente. Le pattuizioni private successive non possono alterare a posteriori gli obblighi tributari già maturati. La società affittuaria perde definitivamente la causa e deve pagare le spese di lite.
Continua »