La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 14687/2025, ha stabilito che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. in un contratto di fideiussione stipulato con un consumatore è vessatoria se non specificamente negoziata. Il caso riguardava un garante che si era opposto a un decreto ingiuntivo di una società finanziaria, eccependo la decadenza del creditore per non aver agito entro sei mesi. La Corte ha confermato la nullità della clausola, ribadendo che l'onere di provare la trattativa individuale spetta al professionista, e in assenza di tale prova la garanzia si estingue se il termine non viene rispettato.
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