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Deroga Art. 1957 C.C.

Definizione

Clausola contrattuale che esonera il creditore dall'obbligo di agire legalmente contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza del debito per mantenere la propria azione contro il fideiussore.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Deroga art. 1957 c.c.: Poteri del Giudice d’Appello
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso in materia di fideiussione. La decisione chiarisce che il giudice d'appello ha il potere di interpretare autonomamente le clausole contrattuali, come quella sulla deroga art. 1957 c.c., se la questione è stata sollevata in appello, senza incorrere in ultrapetizione. Viene inoltre ribadito che un decreto ingiuntivo revocato in primo grado non può essere 'riattivato' dalla sentenza di appello.
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Deroga art 1957 c.c.: la clausola ‘a richiesta’
La Corte di Cassazione ha stabilito che la clausola 'a semplice richiesta' in un contratto di fideiussione costituisce una valida deroga all'art. 1957 c.c. Di conseguenza, il creditore non è tenuto a iniziare un'azione giudiziaria entro sei mesi dalla scadenza del debito, essendo sufficiente una semplice richiesta scritta al garante per evitare la decadenza. La Corte ha rigettato il ricorso dei fideiussori, confermando la legittimità della richiesta di pagamento della banca.
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Deroga art. 1957 c.c.: i limiti del giudice di rinvio
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, annulla per la seconda volta una decisione della Corte d'Appello, ribadendo i rigidi limiti imposti al giudice di rinvio. Il caso riguarda una fideiussione e la presunta deroga all'art. 1957 c.c., che libera il garante se il creditore non agisce entro sei mesi. La Suprema Corte stabilisce che il giudice di rinvio non può cercare nuove clausole contrattuali per giustificare una deroga già esclusa in un precedente giudizio di cassazione, ma deve attenersi strettamente al principio di diritto enunciato e ai fatti già accertati.
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