La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, annulla per la seconda volta una decisione della Corte d'Appello, ribadendo i rigidi limiti imposti al giudice di rinvio. Il caso riguarda una fideiussione e la presunta deroga all'art. 1957 c.c., che libera il garante se il creditore non agisce entro sei mesi. La Suprema Corte stabilisce che il giudice di rinvio non può cercare nuove clausole contrattuali per giustificare una deroga già esclusa in un precedente giudizio di cassazione, ma deve attenersi strettamente al principio di diritto enunciato e ai fatti già accertati.
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