I Debitori si oppongono alla prosecuzione di un pignoramento immobiliare, sostenendo che l'istanza di riattivazione dei Creditori fosse invalida perché depositata prima della fine del periodo di sospensione. Sostengono inoltre che il successivo reclamo dei Creditori contro l'estinzione fosse inammissibile perché cartaceo e non telematico. Le Sezioni Unite della Cassazione respingono il ricorso dei Debitori. La Corte stabilisce che il reclamo contro l'estinzione del processo esecutivo introduce una fase autonoma di cognizione e non è un atto interno al processo. Di conseguenza, per questo atto non vige il deposito telematico obbligatorio, rendendo valido il deposito in formato cartaceo. Inoltre, l'istanza di riattivazione può essere presentata legittimamente anche prima della scadenza del termine di sospensione. I Creditori vincono definitivamente la causa.
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