La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un contribuente stabilendo che il deposito tardivo documenti da parte dell'ente della riscossione ne impedisce l'utilizzo in sede di appello. Nel caso di specie, l'amministrazione aveva prodotto le prove delle notifiche oltre i termini perentori previsti dall'art. 32 del D.Lgs. 546/1992. Poiché tali documenti erano inammissibili, la Commissione Tributaria Regionale non avrebbe potuto rigettare l'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente, mancando la prova di atti interruttivi validi. La Corte ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere per i debiti oggetto di sgravio fiscale.
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