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Deposito liberatorio

Definizione

Procedura che consente al debitore, in caso di rifiuto dell'offerta da parte del creditore, di liberarsi definitivamente dal proprio obbligo depositando la somma nei modi di legge.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Riscatto agrario: valido il deposito se il venditore rifiuta
Un agricoltore ottiene giudizialmente il diritto di riscatto agrario su un terreno, condizionato al pagamento del prezzo entro tre mesi dal giudicato. L'acquirente del fondo rifiuta l'offerta formale del denaro tramite ufficiale giudiziario. L'agricoltore versa quindi l'importo presso una banca mediante deposito liberatorio e notifica il verbale, nel quale indica la somma a disposizione. L'acquirente contesta la validità del deposito lamentando la mancata dicitura esplicita di invito al ritiro. La Corte di Cassazione respinge l'opposizione dell'acquirente confermando l'efficacia del riscatto. I giudici precisano che le norme sull'offerta reale impongono la buona fede e vietano formalismi pretestuosi volti a ostacolare l'adempimento del debitore.
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Acquisizione sanante: senza pagamento il bene resta al privato
I proprietari di un terreno occupato dal Comune hanno impugnato la stima dell'indennizzo fissata a seguito di una delibera di acquisizione sanante. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei privati cittadini, stabilendo che il passaggio della proprietà in favore del Comune avviene soltanto con il reale pagamento dell'indennizzo o con il suo deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Fino a quando questo versamento non si verifica, l'occupazione dell'immobile rimane illegittima. Di conseguenza, il Comune deve corrispondere ai privati l'indennità dell'otto o cinque per cento su base annua per l'occupazione abusiva estesa anche al periodo successivo alla delibera comunale, fino al saldo effettivo.
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Offerta reale errata: salta il trasferimento del vano conteso
Il caso nasce dall'opposizione a un precetto di rilascio di un vano immobiliare. Il trasferimento del bene, disposto con sentenza ex art. 2932 c.c., era subordinato al pagamento del prezzo entro sessanta giorni. Il successore del promissario acquirente ha depositato la somma presso un notaio, notificandolo alla curatela fallimentare della società venditrice anziché al nuovo proprietario effettivo del bene. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del successore, stabilendo che il deposito presso il notaio e la semplice raccomandata non costituiscono una valida offerta reale né un deposito liberatorio. Di conseguenza, non essendosi verificata la condizione del pagamento del prezzo nei confronti del reale proprietario, il trasferimento della proprietà non si è perfezionato e il successore non può pretendere il rilascio dell'immobile.
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Prelazione agraria: pagamento come condizione sospensiva
Un proprietario di fondo confinante esercita la prelazione agraria dopo aver ricevuto la proposta di vendita ('denuntiatio'). Tuttavia, non versa il prezzo entro il termine di tre mesi previsto dalla legge. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, chiarisce che il pagamento del prezzo non è una semplice obbligazione, ma una condizione sospensiva essenziale. Senza il versamento tempestivo, l'effetto traslativo della proprietà non si produce, rendendo inefficace l'esercizio del diritto di prelazione agraria.
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