L'Agenzia delle Dogane ha sanzionato una società per l'utilizzo di un deposito fiscale virtuale. La merce importata era stata registrata solo contabilmente, senza essere mai fisicamente introdotta nel magazzino IVA. La società riteneva non dovute le sanzioni poiché l'imposta era stata comunque assolta tramite inversione contabile. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria, stabilendo che l'uso meramente cartaceo del deposito, senza introduzione fisica della merce, legittima l'applicazione delle sanzioni per ritardato pagamento dell'IVA. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza d'appello favorevole alla contribuente, rinviando la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per verificare l'effettivo scarto temporale tra la dichiarazione doganale e la registrazione contabile dell'operazione.
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