Una contribuente ha impugnato una cartella di pagamento, lamentando la mancata notifica del precedente avviso di accertamento. Il giudice di primo grado le ha dato ragione. In appello, l'Agenzia delle Entrate ha dimostrato l'avvenuta notifica presentando la relativa prova. La contribuente ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che tale prova fosse tardiva. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che, per i processi iniziati prima del 4 gennaio 2024, il vecchio testo dell'articolo 58 consente il libero deposito documenti in appello, anche se preesistenti. La contribuente ha perso la causa ed è stata condannata a pagare le spese di giudizio.
Continua »