Una società di gestione crediti ha chiesto di essere ammessa al passivo di una liquidazione giudiziale per un credito derivante da un mutuo fondiario. Il Tribunale ha respinto la richiesta, sostenendo che non vi fosse stata una reale erogazione delle somme, ma solo un "trasferimento ideale" con immediato deposito cauzionale. La Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo condizionato, l'uscita del denaro dal patrimonio del creditore e la sua acquisizione al patrimonio del debitore costituiscono effettiva erogazione, anche se parte delle somme viene versata su un deposito cauzionale infruttifero. Questo principio ribadisce la validità dell'erogazione del mutuo anche in presenza di tali condizioni.
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