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Denuncia vizi della cosa venduta

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Denuncia vizi della cosa venduta: niente risarcimento
Un coltivatore ha acquistato semi di lattuga da un'azienda fornitrice, sostenendo che le piante nate fossero difettose e chiedendo oltre centoquarantamila euro di risarcimento. L'azienda ha contestato la tardività della denuncia vizi della cosa venduta e la prescrizione del diritto, chiedendo il saldo delle fatture insolute. Il Tribunale ha accertato che il coltivatore non ha provato la tempestività della denuncia entro gli otto giorni e ha lasciato prescrivere l'azione annuale dopo l'estinzione di una precedente causa. Di conseguenza, il giudice ha respinto le richieste risarcitorie del coltivatore e lo ha condannato a pagare il corrispettivo delle sementi, oltre alle spese legali e a cinquemila euro di condanna per lite temeraria.
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Denuncia vizi: il messaggio è una prova valida?
Una società produttrice di cosmetici ha perso un appello contro una società acquirente. La controversia riguardava una fornitura di prodotti risultati contaminati. La Corte ha stabilito che la denuncia vizi della cosa venduta, effettuata dall'acquirente tramite un semplice messaggio di testo, era valida e tempestiva. La decisione sottolinea che la prova dei difetti, fornita tramite analisi di un laboratorio terzo e testimonianze, era sufficiente per giustificare la revoca del decreto ingiuntivo di pagamento ottenuto dal produttore.
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