La Corte di Cassazione ha confermato l'obbligo per una società concessionaria autostradale di pagare il Canone occupazione spazi pubblici al Comune per i viadotti che sovrastano il territorio municipale. La società sosteneva di essere esente in quanto gestore di un'opera statale di pubblica utilità e lamentava l'assenza di una concessione comunale specifica. I giudici hanno stabilito che l'occupazione di fatto, unita alla gestione economica autonoma e lucrativa della società privata, configura pienamente il presupposto per il pagamento del canone. L'esenzione prevista per lo Stato non è estensibile ai concessionari privati che agiscono come entità imprenditoriali autonome, rendendo irrilevante la proprietà statale dei manufatti ai fini del prelievo locale.
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