Un dipendente pubblico si oppone a un'ingiunzione di pagamento, eccependo in compensazione un credito derivante da una transazione con il Comune. La Corte d'Appello rigetta la richiesta, ritenendo la delibera comunale invalida per mancanza dell'impegno di spesa. La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria, non decide nel merito ma trasferisce il caso alla Sezione competente a giudicare la validità degli atti amministrativi, sottolineando come questa sia pregiudiziale alla validità della transazione stessa.
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