La Corte di Cassazione ha confermato la risoluzione di un contratto di leasing immobiliare per morosità dell'utilizzatore. Il ricorrente sosteneva che il debito fosse stato estinto da una società terza tramite cambiali e bonifici, configurando una delegazione di pagamento liberatoria. Tuttavia, i giudici hanno rilevato che tale eccezione non era stata correttamente mantenuta nei gradi di merito, rendendo la doglianza inammissibile in sede di legittimità. La Corte ha inoltre escluso la violazione del principio di buona fede da parte della banca, poiché l'esercizio della clausola risolutiva espressa è risultato legittimo a fronte di un inadempimento oggettivo e non contestato.
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