La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un ex presidente del consiglio di amministrazione contro la condanna al risarcimento dei danni inflitta in sede di merito. La curatela fallimentare contestava all'amministratore una grave mala gestio, consistita nella mancata tenuta della contabilità e nella prosecuzione dell'attività nonostante la perdita del capitale sociale. I giudici di merito avevano quantificato il danno basandosi semplicemente sui crediti ammessi al passivo. La Cassazione ha chiarito che la responsabilità dell'amministratore non consente di quantificare il danno in modo automatico tramite il deficit fallimentare o i debiti accumulati. È sempre necessario dimostrare il nesso di causalità tra la specifica condotta illecita e il danno subito, anche in assenza di scritture contabili. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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