Una società si vedeva contestare la deducibilità dei costi per sponsorizzazioni sportive, ritenuti fittizi dall'Amministrazione finanziaria. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell'Agenzia, ha stabilito che la deducibilità delle sponsorizzazioni sportive non è automatica. Per beneficiare della presunzione legale, il contribuente deve provare non solo l'erogazione del denaro a un'associazione sportiva dilettantistica, ma anche l'effettiva esistenza di una specifica attività promozionale volta a migliorare l'immagine o i prodotti dell'azienda sponsor. L'onere della prova grava interamente sul contribuente.
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