Una società immobiliare si vede contestare dall'Agenzia delle Entrate la deducibilità delle spese di manutenzione su alcuni immobili, ritenendo che dovessero essere capitalizzate. La Commissione Tributaria Regionale respinge l'argomentazione della società, considerandola erroneamente come una 'eccezione nuova' e quindi inammissibile in appello. La Corte di Cassazione interviene e ribalta la decisione: la società aveva sempre sostenuto la natura ordinaria delle spese fin dal primo grado. Non era un argomento nuovo. La Corte ha quindi annullato la sentenza per questo errore procedurale, rinviando il caso a un nuovo giudice che dovrà riesaminare nel merito la questione della deducibilità delle spese di manutenzione.
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