Un'azienda edile chiede il pagamento per lavori di ristrutturazione. La proprietaria dell'immobile si oppone, negando di aver firmato il contratto. L'azienda, allora, presenta una domanda alternativa per arricchimento senza causa, dato che la proprietaria ha comunque beneficiato dei lavori. La Corte d'Appello la ritiene inammissibile. La Cassazione ribalta la decisione, stabilendo un principio importante: la domanda di arricchimento senza causa è ammissibile anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, perché è strettamente collegata alla vicenda originale. Vince quindi l'azienda edile, e il processo dovrà tornare in Appello per una nuova valutazione nel merito.
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