Un dipendente pubblico ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro l'Amministrazione per il pagamento di circa 1.600 euro a titolo di indennità per l'anno 2013. La Corte d'Appello ha confermato il diritto del lavoratore, ritenendo il credito certo ed esigibile nonostante la carenza di fondi dichiarata dall'ente. L'Amministrazione ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che la retribuzione di risultato non è una voce automatica dello stipendio. Essa presuppone la fissazione di obiettivi, la verifica del loro raggiungimento e la reale disponibilità finanziaria dell'ente, definita dagli accordi sindacali. Di conseguenza, i giudici hanno revocato il decreto ingiuntivo, respingendo le pretese del lavoratore.
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