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Decreto Ingiuntivo Provvisoriamente Esecutivo

Definizione

Un ordine del giudice che impone il pagamento di una somma di denaro o la consegna di un bene, che può essere eseguito forzatamente subito dopo la sua emissione, anche se la controparte si oppone.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo: precetto valido
Un condomino ha proposto opposizione contro un atto di precetto notificato dal Condominio per il pagamento di somme basate su decreti ingiuntivi. Il ricorrente lamentava la mancata indicazione della formula esecutiva nel precetto e contestava il calcolo delle spese legali per la fase di trattazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che per il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo non è necessario menzionare l'apposizione della formula esecutiva nel precetto, essendo sufficiente indicare la data di notifica del titolo. Inoltre, le spese per la fase di trattazione sono sempre dovute nel processo ordinario, poiché l'esame dei documenti costituisce attività difensiva. Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese di giudizio.
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Opposizione agli atti esecutivi: il ritardo cancella la vittoria
Un istituto di credito avviava un pignoramento presso terzi contro il Debitore, basandosi su un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Il Debitore proponeva opposizione agli atti esecutivi, lamentando la mancanza della dichiarazione di esecutorietà del decreto. Il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere poiché la procedura si era conclusa con l'assegnazione delle somme. La Corte di Cassazione ha chiarito che la chiusura dell'esecuzione non cancella l'interesse del debitore a decidere sull'opposizione pendente. Tuttavia, decidendo nel merito, la Suprema Corte ha dichiarato l'opposizione inammissibile perché presentata oltre il termine di venti giorni dalla notifica del precetto. Inoltre, ha stabilito che il decreto ingiuntivo nato provvisoriamente esecutivo non necessita di ulteriori visti di esecutorietà. Il Debitore è stato condannato al pagamento delle spese legali.
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Imposta di registro: no se l’atto è revocato
La Corte di Cassazione ha stabilito che l'imposta di registro non è dovuta su un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo se questo viene successivamente revocato in via definitiva. La revoca dell'atto giudiziario elimina il presupposto stesso dell'imposizione, rendendo la pretesa dell'Amministrazione Finanziaria infondata, anche se la tassazione avviene su atti ancora impugnabili. La decisione si fonda sul principio che una riforma definitiva dell'atto prevale sulla sua condizione iniziale.
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