Un istituto di credito avviava un pignoramento presso terzi contro il Debitore, basandosi su un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Il Debitore proponeva opposizione agli atti esecutivi, lamentando la mancanza della dichiarazione di esecutorietà del decreto. Il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere poiché la procedura si era conclusa con l'assegnazione delle somme. La Corte di Cassazione ha chiarito che la chiusura dell'esecuzione non cancella l'interesse del debitore a decidere sull'opposizione pendente. Tuttavia, decidendo nel merito, la Suprema Corte ha dichiarato l'opposizione inammissibile perché presentata oltre il termine di venti giorni dalla notifica del precetto. Inoltre, ha stabilito che il decreto ingiuntivo nato provvisoriamente esecutivo non necessita di ulteriori visti di esecutorietà. Il Debitore è stato condannato al pagamento delle spese legali.
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