La Corte di Cassazione ha stabilito che l'opponibilità di un decreto ingiuntivo al fallimento dipende da un momento preciso: l'emissione del decreto di esecutorietà da parte del giudice. Se questo provvedimento interviene dopo la dichiarazione di fallimento, il credito non può essere ammesso al passivo sulla base del solo decreto ingiuntivo, anche se non opposto. La Corte ha però chiarito che le spese della procedura esecutiva già avviata e le domande subordinate di ammissione al chirografo devono essere comunque esaminate.
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