Un uomo, condannato per reati associativi legati al traffico di stupefacenti, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche utilizzate contro di lui. La difesa ha sostenuto l'inesistenza dei decreti autorizzativi delle captazioni. La Corte d'appello aveva respinto l'eccezione basandosi solo sulla testimonianza di un poliziotto. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che, se viene contestata l'esistenza dei decreti, il giudice ha l'obbligo di verificare e acquisire i documenti originali per garantire la legalità della prova. Di conseguenza, la sentenza è stata annullata con rinvio per un nuovo esame della questione.
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