Una dipendente pubblica, inquadrata come operatore giudiziario, chiedeva il pagamento di differenze retributive per aver svolto mansioni di assistente giudiziario. La Corte di Cassazione ha respinto la domanda, stabilendo il principio dell'equivalenza mansioni all'interno della stessa area professionale. Poiché entrambi i profili rientrano nella medesima area contrattuale, non si configurano mansioni superiori e, di conseguenza, non spetta alcuna maggiorazione economica.
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