Una società finanziaria ha impugnato la decisione di un curatore fallimentare di esercitare lo scioglimento contratti pendenti relativo alla cessione di crediti fiscali futuri. Il Tribunale ha confermato la legittimità della scelta del curatore, ritenendo che i contratti non fossero stati ancora compiutamente eseguiti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che il decreto del Tribunale emesso in sede di reclamo non ha natura decisoria. Tale atto costituisce infatti un esercizio di controllo sulla gestione del patrimonio fallimentare e non una decisione definitiva su diritti soggettivi, i quali possono essere tutelati in separati giudizi ordinari.
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