Un professionista chiedeva il rimborso delle imposte versate in eccesso per gli anni dal 2008 al 2012, dopo aver pagato un risarcimento milionario. Il giudice di secondo grado rigettava parzialmente la richiesta per gli anni 2008 e 2009, rilevando autonomamente la scadenza dei termini per la domanda. Tuttavia, il giudice decideva senza consentire alle parti di discutere questo aspetto. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, stabilendo che la decisione della terza via, ossia una sentenza basata su una questione sollevata d'ufficio ma non sottoposta al dibattito tra le parti, è nulla per violazione del diritto di difesa. La causa è stata quindi rinviata per un nuovo giudizio nel rispetto del contraddittorio.
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