In una controversia relativa a un contratto di subappalto, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza d'appello per non aver considerato un'eccezione di decadenza vizi appalto basata su una specifica clausola contrattuale. Il giudice di secondo grado aveva erroneamente omesso di pronunciarsi sulla tardività della denuncia dei difetti, sollevata dal subappaltatore in base ai termini pattuiti nel contratto, concentrandosi solo sulla normativa generale del Codice Civile. La Suprema Corte ha ribadito che le eccezioni, anche se assorbite in primo grado, se ritualmente riproposte, devono essere esaminate.
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