Una multinazionale della moda ha chiesto la nullità e la decadenza del marchio di un produttore locale, ritenendolo confondibile con il proprio e non utilizzato sul mercato. Sebbene i giudici abbiano escluso la confondibilità dei segni, la Corte di Appello ha dichiarato la decadenza del marchio per non uso del produttore locale. Quest'ultimo ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo di non aver usato il marchio per timore di azioni legali e contestando le prove investigative della controparte. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La Cassazione ha stabilito che la valutazione delle prove spetta solo ai giudici di merito e che il timore di cause non costituisce un giustificato motivo. Di conseguenza, il produttore perde definitivamente il proprio marchio ed è condannato a pagare le spese legali.
Continua »