La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10089/2024, ha ribadito un principio fondamentale in materia di indennità di disoccupazione agricola. Un lavoratore, cancellato dagli elenchi anagrafici, ha perso il diritto al sussidio per non aver impugnato il provvedimento di cancellazione entro il termine di decadenza di 120 giorni. La Corte ha sottolineato che l'iscrizione in tali elenchi è un presupposto costitutivo e non un mero elemento probatorio, e la sua mancata contestazione tempestiva preclude ogni successiva richiesta di accertamento del rapporto di lavoro ai fini previdenziali.
Continua »