L'Agenzia delle Entrate notificava una cartella di pagamento a una società a responsabilità limitata in liquidazione per Iva e Irap dichiarate e mai versate. Dopo la decisione sfavorevole di primo grado, la società veniva cancellata dal registro delle imprese. In sede di appello, il difensore eccepiva l'estinzione della causa per la perdita della capacità processuale dell'ente. I giudici confermavano la validità della cartella. Gli ex soci proponevano ricorso per cassazione sostenendo di non rispondere dei debiti fiscali della società cancellata in assenza di somme riscosse in liquidazione e lamentando la mancata interruzione del processo. La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente l'impugnazione, confermando la legittimità della cartella e condannando gli ex soci alle spese legali.
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