L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento contro una società cancellata e i suoi ex soci per ricavi non dichiarati. I soci hanno impugnato gli atti. Dopo una prima cassazione con rinvio, i giudici di secondo grado hanno ritenuto inesistente l'atto verso la società estinta, escludendo la responsabilità dei soci. La Cassazione accoglie il ricorso del Fisco. Per i debiti personali dei soci dichiara la cessazione della materia del contendere grazie alla definizione agevolata. Per l'atto societario, invece, chiarisce che i debiti della società estinta si trasferiscono direttamente ai soci nei limiti della loro quota, anche se il bilancio finale non mostra ripartizioni di attivo. La sentenza viene cassata con rinvio per non essersi uniformata ai principi stabiliti.
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