L'Imputato ha proposto una richiesta di ricusazione del giudice, ritenendolo incompatibile poiché aveva già condannato un coimputato per il trasporto di sostanze stupefacenti. L'Imputato, accusato di intermediazione nello stesso traffico e di associazione a delinquere, sosteneva che il magistrato avesse già espresso un giudizio di merito sulla sua condotta. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la precedente sentenza si limitava a prendere atto della confessione del coimputato, senza valutare la posizione dell'Imputato. Di conseguenza, non sussiste alcuna violazione dell'imparzialità. La Corte ha confermato che la ricusazione del giudice manifestamente infondata può essere rigettata immediatamente senza udienza formale, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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